DIVIETO DI SOMMINISTRAZIONE E VENDITA DI ALCOLICI SU AREE PUBBLICHE
30/07/2009
Con l'approvazione della Legge 7 luglio 2009 n. 88 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 161 del 14.07.2009, sono state apportate modifiche alla Legge 125/2001 “Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcol correlati” con l'introduzione dell'art. 14 bis “Vendita e somministrazione di bevande alcoliche in aree pubbliche”, il cui testo si riporta di seguito:
1. la somministrazione di alcolici e il loro consumo sul posto, dalle ore 24 alle ore 7, possono essere effettuati esclusivamente negli esercizi muniti della licenza prevista dall’articolo 86, primo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni;
2. chiunque vende o somministra alcolici su spazi o aree pubblici diversi dalle pertinenze degli esercizi di cui al comma 1 e` punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 12.000. Se il fatto e` commesso dalle ore 24 alle ore 7, anche attraverso distributori automatici, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000. Per le violazioni di cui al presente comma e` disposta anche la confisca della merce e delle attrezzature utilizzate.
Pertanto la normativa nazionale, che entra in vigore dal 29 luglio 2009, sancisce il divieto di vendita, somministrazione e consumo sul posto di alcolici in aree pubbliche - per tutto l'arco temporale della giornata - fatta eccezione per le pertinenze degli esercizi muniti della licenza di cui all'articolo 86, primo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (esercizi muniti della autorizzazione comunale alla somministrazione di alimenti e bevande).