Convenzioni e accordi in materia di separazione personale e di divorzio
1) Accordo di separazione o di divorzio consensuale davanti all'ufficiale di stato civile
L'articolo 12 della legge 162/2014 introduce il nuovo istituto dell'accordo
di separazione o di scioglimento o di
cessazione degli effetti civili del matrimonio davanti all'ufficiale di stato civile a
partire dall' 11 dicembre 2014.
In particolare i coniugi possono chiedere congiuntamente all'ufficiale di stato civile di registrare un atto in cui, con il consenso reciproco, dichiarano di volersi separare o di voler sciogliere o fare cessare gli effetti civili del loro matrimonio. Tale atto ha la stessa efficacia della sentenza di separazione e di divorzio dei giudici .
Condizioni
Possono concludere gli accordi di separazione o di divorzio i coniugi che:
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siano residenti a Marano sul Panaro, tutti e due o almeno uno dei due
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oppure abbiano contratto il matrimonio, civile o religioso con effetti civili, a Marano sul Panaro
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oppure, se sposati all'estero, abbiano trascritto a Marano sul Panaro l'atto di matrimonio
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non abbiano figli minori o maggiorenni incapaci, o con un grave handicap riconosciuto ai sensi della legge 104/92 o economicamente non autosufficienti.*
Con la circolare n 6 del 24 aprile 2015 il Ministero dell’Interno ha precisato che,
l’accordo di separazione e divorzio davanti all’ufficiale di stato civile può contenere
“patti di trasferimento patrimoniale “ purchè non produttivi di effetti traslativi di
diritti reali.
A tale proposito si rende noto che l’ufficio di Stato Civile non è
competente a fornire assistenza e consulenza in merito ai suddetti
patti.
In seguito all'entrata in vigore della legge 6 maggio 2015 n. 55, dal 26 maggio
2015 i termini di separazione per pervenire al divorzio saranno ridotti a mesi sei
nel caso di separazione consensuale, ad un anno nel caso di separazione giudiziale.
* La circolare n° 6 del 24 Aprile 2015 del Ministero dell'Interno ha specificato che si fa riferimento ai figli comuni dei coniugi
Modalità
I coniugi devono presentarsi insieme davanti all'ufficiale di stato civile e hanno la facoltà di farsi assistere ciascuno da un avvocato di fiducia.
I coniugi interessati a redigere l'atto di separazione o di divorzio davanti all'ufficiale di stato civile devono chiedere l’appuntamento allo Sportello dei Servizi Demografici in Comune.
Documentazione da presentare
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Per la separazione personale: documento di identità dei coniugi e autocertificazione relativa ai figli e modello guida per la definizione dell’accordo. E' indispensabile che i coniugi registrino il luogo di celebrazione e la data del matrimonio per verificare la competenza dell'ufficio di stato civile di Marano s.P.
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Per lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio: documento di identità dei coniugi, autocertificazione relativa ai figli, modello guida per la definizione dell’accordo e copia conforme rilasciata dalla cancelleria del tribunale della sentenza di separazione giudiziale o del decreto di omologa di separazione o l'originale dell'accordo di separazione ex articolo 6 della legge 162/2014.
Conferma dell'accordo
Per dare validità all'accordo i coniugi devono ripresentarsi nuovamente davanti all'ufficiale di stato civile (non prima di 30 giorni dalla redazione dell'atto) per confermarlo. L'ufficiale di stato civile comunicherà ai coniugi la data per la conferma. La mancata comparizione dei coniugi a questo appuntamento rende invalido l'accordo. In sede di conferma non è possibile modificare l'accordo.
Costo
Il costo è di 16 euro a titolo di diritto fisso
Modifica degli accordi
E' possibile per i coniugi , sempre a condizione che non vi siano figli minori o
figli maggiorenni portatori di handicap grave o economicamente non
autosufficienti, modificare consensualmente le condizioni contenute negli accordi
di separazione o di divorzio. Le condizioni oggetto della modifica non dovranno
essere relativi a patti di trasferimento patrimoniale con effetti reali.
Anche per la modifica è previsto il costo è di 16 euro a titolo di diritto fisso
2) Convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio (art 6 legge 162/2014)
L'articolo 6 della legge 162/2014 prevede anche l'istituto della convenzione di negoziazione assistita davanti ad avvocati nominati dai coniugi per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio o di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
Tali convenzioni possono essere stipulate in presenza di figli minori o maggiorenni incapaci, o con un grave handicap riconosciuto ai sensi della legge 104/92 o economicamente non autosufficienti.
L'accordo può contenere patti di natura patrimoniale ( economici e finanziari) tra i coniugi.
Per redigere queste convenzioni i coniugi devono rivolgersi ad avvocati di loro fiducia .
Modalità di invio della convenzione da parte degli avvocati all'Ufficio di Stato Civile
L'invio all'Ufficio di Stato civile delle convenzioni deve essere curata dagli
avvocati che hanno prestato assistenza ai coniugi. La circolare n° 6 del 24 Aprile
2015 del Ministero dell'Interno ha previsto la possibilità dell'invio della
documentazione a cura di un solo avvocato che abbia assistito uno dei coniugi ed
autenticato la sottoscrizione.
Gli avvocati, coinvolti nella negoziazione assistita, devono inviare all'ufficio dello
stato civile una copia della convenzione, riprodotta tramite scanner e
accompagnata da una dichiarazione che attesti che tale copia è relativa all'originale
cartaceo (usare formato pdf firmato digitalmente).
In caso di convenzione di divorzio gli avvocati dovranno inviare copia conforme
rilasciata dalla cancelleria del tribunale della sentenza di separazione giudiziale o
del decreto di omologa di separazione o l'originale dell'accordo di separazione ex
articolo 6 della legge 162/2014. Questa deve essere inclusa nel file che contiene la
convenzione firmata digitalmente.
Gli avvocati devono utilizzare per l'invio dell' accordo il loro indirizzo pec e
trasmetterlo all'indirizzo PEC del Comune di Marano sul Panaro:
comune.marano@cert.comune.marano-sul-panaro.mo.it
Non saranno trascritti gli atti inviati via e-mail tradizionale, per fax,
per posta, o per presentazione diretta.
L'Ufficiale di stato civile procederà alla trascrizione dell'accordo solo dopo aver
ricevuto la pec da parte di tutti gli avvocati coinvolti.
Competenza
L'Ufficio di stato civile del Comune di Marano sul Panaro è competente a ricevere la convenzione se:
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è il Comune presso il quale e' stato celebrato il matrimonio civile o religioso con effetti civili
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è il Comune che ha trascritto il matrimonio celebrato all'estero.
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Forma della convenzione e tempi
La convenzione deve avere forma scritta a pena di nullita' e deve essere accompagnata dalle certificazioni previste dalla norma.
L'avvocato deve inviare la convenzione seguendo le modalità sopra evidenziate, entro 10 giorni dal ricevimento dell'autorizzazione da parte della procura o del tribunale.
In caso di ritardo l'ufficio di stato civile trascriverà comunque la convenzione, attivandosi per l'accertamento della sanzione, così come previsto dalla legge.
La convenzione verrà trascritta nel registro di stato civile entro 30 giorni dal ricevimento.
I 30 giorni decorrono dalla data di arrivo dell'ultima pec contenente l'accordo.
Agli avvocati verrà inviato, al loro indirizzo pec, conferma della trascrizione che
avverrà per sunto senza la riproduzione delle condizione pattuite .
Ai fini di una corretta trascrizione è necessario che gli avvocati indichino all'Ufficiale
di stato civile le loro generalità (nome, cognome, foro di appartenenza, indirizzo
dello studio legale, e codice fiscale) come richiesto dalla formula di trascrizione
dettata dal decreto del Ministero dell'Interno del 9.12.2014.
Per gli adempimenti successivi alla trascrizione l'Ufficiale di stato civile ha inoltre la
necessità di ricevere le complete generalità dei coniugi (nome, cognome, luogo e
data di nascita, residenza, cittadinanza e codice fiscale).
3) Modifiche delle condizioni di separazione o di divorzio
I coniugi possono modificare le condizioni di separazione o di divorzio contenute in accordi, in decreti di omologa dei verbali di separazione o in sentenze, rivolgendosi, per la negoziazione assistita, ad uno studio legale.
4) Compilazione da parte degli avvocati e relativo invio all'Ufficio di Stato Civile del modello destinato all'Istat per la raccolta dei dati
Gli avvocati con la medesima pec di invio della convenzione e delle relative note di
trasmissione, devono far pervenire all'Ufficio di Stato Civile il modello predisposto
dall' Istituto Istat completato di tutti i dati relativi alle Parti, al loro matrimonio, alla
negoziazione assistita.
Tale trasmissione è per gli avvocati adempimento di un obbligo di legge (d.lgs. n.
322/1989 e D.P.R. 19 luglio 2013 citati nella Circolare dell'Istituto Nazionale di
Statistica n.17 n protocollo 875/2015 del 26 maggio 2015 ).
I dati raccolti sono coperti dal segreto statistico.